PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti).

      1. È istituita l'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, organismo tecnico operante nel settore della sicurezza dei trasporti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
      2. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministro dei trasporti, nonché alla vigilanza e al controllo del Ministro delle infrastrutture per gli aspetti di esclusiva competenza dello stesso Ministro.
      3. Il Ministro dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rendiconto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente.

Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri regolatori, ispettivi, di controllo e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, della navigazione marittima, dell'autotrasporto di persone e di cose, del sistema ferroviario nazionale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e, fatte salve le competenze dell'Ente nazionale per l'aviazione civile nonché quelle dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, della navigazione aerea.

 

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      2. In particolare, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

          a) predisposizione della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza dei trasporti e svolgimento dell'attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo nelle materie di sua competenza;

          b) verifica dello svolgimento da parte degli appositi organi investigativi, previsti dalle leggi di settore e indipendenti funzionalmente dall'Agenzia, delle inchieste tecniche sugli incidenti e sugli eventi di pericolo riguardanti le varie modalità di trasporto espletate al fine di accertarne le cause e di ricavare elementi, dati e altre indicazioni utili per la prevenzione di futuri incidenti;

          c) raccolta e diffusione delle relazioni tecniche sugli incidenti e sugli eventi di pericolo ed emanazione, ove necessario, delle pertinenti raccomandazioni di sicurezza;

          d) funzioni di autorità preposta alla sicurezza ferroviaria, anche ai sensi della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;

          e) controllo e monitoraggio delle informazioni e dei sistemi informativi concernenti la sicurezza e la regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto;

          f) attività di ricerca e di studio al fine di favorire il miglioramento della sicurezza nelle varie modalità di trasporto;

          g) predisposizione di progetti per la sicurezza intermodale dei trasporti;

          h) eventuali ulteriori compiti ad essa assegnati dal Ministro dei trasporti.

      3. L'Agenzia fornisce, altresì, nelle materie di sua competenza, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta.
      4. L'Agenzia si avvale del sistema integrato di controllo e monitoraggio istituito

 

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ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nonché delle altre strutture previste dal medesimo articolo 17.

Art. 3.
(Organi dell'Agenzia).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il collegio;

          c) il segretario generale;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente presiede il collegio, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e rimane in carica quattro anni, con nomina rinnovabile una sola volta.
      3. Il collegio è composto dal presidente dell'Agenzia e da altri sei membri, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il collegio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. Il collegio, oltre ad esercitare le competenze stabilite dallo statuto di cui all'articolo 4, fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, predispone il rendiconto informativo annuale al Parlamento, approva il bilancio e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.
      4. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata competenza e adeguata esperienza giuridica, tecnica e amministrativa nel settore dei trasporti. Essi sono nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono sulla specifica competenza, esperienza e professionalità dei prescelti.

 

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      5. Il segretario generale, scelto tra soggetti di particolari capacità ed esperienza manageriali nei settori di competenza dell'Agenzia, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, e dura in carica cinque anni, con possibilità di conferma per non più di una volta. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del collegio, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio stesso; sovrintende all'attività dell'Agenzia e di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal collegio o direttamente dallo statuto di cui all'articolo 4. Il segretario generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'attività dell'Agenzia. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del collegio nella prima seduta utile. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale vicario, nominato dal collegio, sentito il presidente dell'Agenzia.
      6. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.
      7. Gli emolumenti dei componenti degli organi dell'Agenzia sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul bilancio dell'Agenzia.
      8. I componenti effettivi degli organi dell'Agenzia, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono, a domanda, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, anche in deroga alle normative speciali di settore; in caso di collocamento fuori ruolo hanno diritto alla conservazione del posto, e ad ogni progressione di carriera maturata nel periodo di tale incarico, compresi i mutamenti
 

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di qualifica spettanti in base alla posizione nei rispettivi ruoli.
      9. Gli organi dell'Agenzia sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Statuto dell'Agenzia).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del collegio, è adottato, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'Agenzia.
      2. Lo statuto definisce le competenze degli organi di cui all'articolo 3 nonché i princìpi di organizzazione ed i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:

          a) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

          b) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

          c) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi dell'Agenzia;

          d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti ai ruoli professionali;

          e) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, anche dirigenziale, del regolamento amministrativo-contabile e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

      3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono adottate le modifiche allo statuto.

Art. 5.
(Organizzazione e personale).

      1. Con separati regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

          a) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale tecnico e amministrativo proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti pubblici, da inquadrare nell'organico e nel ruolo del personale dell'Agenzia;

          b) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione della sicurezza dei trasporti;

          c) alla fissazione dei criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi dall'Agenzia, prevedendo che, in sede di prima attuazione della presente legge, le medesime siano adeguate all'andamento degli indici ISTAT sull'inflazione.

      2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri:

          a) innalzamento dei livelli di efficienza amministrativa nel settore della sicurezza dei trasporti;

          b) armonizzazione dell'attività dell'Agenzia con le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della sicurezza dei trasporti;

          c) ridefinizione delle strutture intermedie, mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle risorse umane ad esse adibite.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e sul patrimonio).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori

 

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oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante:

          a) il trasferimento delle corrispondenti quote iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti utilizzate per le risorse organizzative e umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento;

          b) il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia;

          c) gli introiti connessi ai servizi resi dall'Agenzia in relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 3.

      2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede:

          a) alla individuazione e al trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali all'attività dell'Agenzia, con il subentro della medesima in tutti i rapporti contrattuali in essere alla data del trasferimento;

          b) alla individuazione e alla soppressione delle strutture del Ministero dei trasporti e delle altre pubbliche amministrazioni che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'Agenzia ai sensi della presente legge.

Art. 7.
(Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello stato).

      1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
      2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.